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Al tuo servizio: la carta dei servizi online

La Carta dei servizi è un documento con il quale l’amministrazione si impegna, nei confronti dei cittadini, a promuovere la qualità dei servizi pubblici, la tutela dei cittadini e degli utenti dei servizi e la loro partecipazione.

Si tratta di uno strumento importante per la costruzione di un rapporto positivo tra cittadino e amministrazione, attraverso il quale il comune:
- descrive le prestazioni offerte e la tipologia di utenza cui sono rivolte, creando i presupposti per monitorare e migliorare le modalità di erogazione delle stesse;
- chiarisce l'organizzazione della struttura e le competenze dei diversi uffici;
- rende disponibili le informazioni generali sul funzionamento di ogni servizio (orari, comunicazione con l'ufficio, oneri, ed altro ancora);
- rende trasparente l'operato degli uffici, attraverso il richiamo alla normativa di settore.

La Carta dei servizi online permette, dunque, al cittadino di consultare comodamente l'elenco di tutte le prestazioni che sono erogate dagli uffici comunali, con indicazione di relativi luoghi, tempi e modalità, nonchè dei responsabili dei procedimenti.
E' in corso di aggiornamento il nuovo portale web istituzionale dedicato alla Carta dei servizi online, contenente i dati riportati nella tabella di cui sopra, fruibile in maniera interattiva dai cittadini, con la possibilità per gli stessi di esprimere il grado di soddisfazione per le prestazioni erogate dal comune.

In ordine agli strumenti di tutela in caso di inerzia nel procedimento amministrativo, si chiarisce quanto segue.
 
In conformità al vigente Regolamento di organizzazione dell’Ente, in caso di inerzia o ritardo nell’emanazione di un provvedimento nei termini, sono titolari del potere sostitutivo, previsto dall'art. 2 comma 9 bis della legge 241/90, i dirigenti apicali nei confronti dei dirigenti dei servizi interni alla Macrostruttura ed il Direttore Generale, previa diffida, nei confronti dei dirigenti apicali. I titolari del potere sostitutivo devono concludere il procedimento entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto. I nominativi ed i recapiti sono rintracciabili al seguente link: www.comune.napoli.it/uffici
L'art.28 del D.L. 21/06/2013 n. 69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" (convertito in legge 09/08/2013 n. 98), denominato "Decreto del Fare", prevede l'indennizzo da ritardo per l'inosservanza del termine di conclusione del procedimento iniziato ad istanza di parte. L'indennizzo può essere conseguito dall'interessato solo a seguito dell'attivazione del potere sostitutivo di cui all'art. 2 c. 9 bis della L. 241/1990 e s.m.i., entro il termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento stesso.
L'art. 28 quantifica l'indennizzo in euro 30 per ogni giorno di ritardo con un massimo di euro 2.000 , stabilendo al comma 8 che, nella comunicazione di avvio del procedimento e nelle informazioni sul procedimento pubblicate ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, venga fatta menzione del diritto all'indennizzo, nonché delle modalità e dei termini per conseguirlo, con indicazione del soggetto cui e' attribuito il potere sostitutivo e dei termini a questo assegnati per la conclusione del procedimento.

Il comma 10 prevede l'applicazione sperimentale di tale articolo ai procedimenti amministrativi relativi all'avvio e all'esercizio dell'attività' di impresa iniziati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 69/2013. Il comma 12 stabilisce che, decorsi diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto e sulla base del monitoraggio relativo alla sua applicazione, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sono stabiliti la conferma, la rimodulazione, anche con riguardo ai procedimenti amministrativi esclusi, o la cessazione delle disposizioni dell'articolo medesimo, nonché eventualmente il termine a decorrere dal quale le disposizioni ivi contenute sono applicate, anche gradualmente, ai procedimenti amministrativi diversi da quelli individuati al comma 10.

Le misure organizzative necessarie all'applicazione della norma sopra richiamata, di immediata operatività per le sole attività di competenza del SUAP, soo state previste nell'ambito della disposizione del Direttore Generale n. 21 del 15 maggio 2014 e e dell'allegato "Disciplinare interno per la gestione del procedimento unico in materia di attività produttive di cui al D.P.R. 160/2010 che qui di seguito si pubblica".
 
Riferimenti normativi: art. 32, comma 1, del D.Lgs. n.33/2013 - art. 11, comma 1, del D. Lgs. 286/1999
 

Ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 (decreto trasparenza) si rendono noti gli strumenti di tutela esterna, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dei soggetti interessati in un procedimento amministrativo e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli.

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